(Accordo-art. 20)
                             Articolo 20 
 
  1. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. 
  2.  Ogni  Parte  contraente  potra',  per  quel  che  la  riguarda,
denunciare il presente  Accordo  inviandone  notifica  al  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa. 
  3. La denuncia avra' effetto sei  mesi  dopo  la  data  in  cui  il
Segretario Generale ne avra' ricevuto notifica.