Art. 3. 
 
  Sono abrogati l'art. 2 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, gli
articoli 2 e 3 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, e  l'articolo
unico del decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 162. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1973 
 
                                LEONE 
 
                                                      RUMOR - TANASSI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 aprile 1974 
  Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 83. - SCIARRETTA