Art. 3. Sono abrogati l'art. 2 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, gli articoli 2 e 3 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 15, e l'articolo unico del decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 162. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1973 LEONE RUMOR - TANASSI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 aprile 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 83. - SCIARRETTA