Art. 103. (Assegno di previdenza) Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria compete un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano compiuto la eta' prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto allo analogo assegno o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. L'assegno e' attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di previdenza, e' escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato e degli assegni accessori.