Art. 12. 
 
  Le pensioni ai  religiosi  ed  alle  religiose  delle  Corporazioni
soppresse nella citta' di Roma sono fissate ad annue lire 600  per  i
sacerdoti e le coriste, e lire 300 per i laici e  le  converse  degli
Ordini possidenti; e ad annue lire 300 per i sacerdoti e le  coriste,
e lire 150 per i laici e le  converse  degli  Ordini  mendicanti.  Se
questi  giustifichino  di  essere  colpiti  da  grave  ed  insanabile
infermita' che impedisca loro ogni occupazione, avranno una  pensione
annua di lire 400 se sacerdoti o coriste,  e  lire  300  se  laici  o
converse. 
 
  Rimane salva per le religiose la disposizione dell'articolo 5 della
Legge del 7 luglio 1866.