Art. 19. 
 
  Sia che la conversione venga eseguita dai rappresentanti degli Enti
contemplati all'articolo 17, sia che venga eseguita dalla  Giunta,  i
beni incolti  o  bonificabili  potranno  essere  conceduti,  mediante
pubblici incanti e colle norme prescritte dagli articoli 11 e 17,  in
enfiteusi perpetua redimibile, a termine del Codice civile. 
 
  In caso di devoluzione a benefizio dell'Ente, questo dovra',  entro
un anno, o riconcedere i beni devoluti in enfiteusi, o convertirli in
rendita.