Art. 29. 
 
  Negli articoli  3,  5  e  29  della  Legge  del  7  luglio  1866  e
nell'articolo 1 della Legge del 29 luglio  1868,  alla  data  del  18
gennaio 1864 e' sostituita quella della presentazione di questa Legge
al Parlamento. 
 
  E' data facolta'  al  Governo  di  provvedere  con  Decreti  Reali,
sentito il Consiglio di Stato, a tutto quanto puo'  essere  richiesto
per la esecuzione della presente Legge. 
 
  E' accordata facolta'  al  Governo  di  provvedere  mediante  Reale
Decreto alla iscrizione nel Bilancio dell'anno corrente  delle  nuove
entrate  e  delle  nuove  spese  procedenti  dalla  esecuzione  della
presente Legge. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come Legge dello Stato. 
 
    Dato a Torino addi' 19 giugno 1873. 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
  Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco. 
 
                                                  G. Lanza. 
                                                  G. De Falco. 
                                                  Quintino Sella. 
                                                  Visconti-Venosta. 
                                                  Ricotti. 
                                                  A. Riboty. 
                                                  A Scialoja. 
                                                  G. Devincenzi 
                                                  Castagnola.