Art. 3. 
 
  I beni delle Corporazioni ed  Enti  ecclesiastici  soppressi  nella
citta' di Roma, pei quali non e' altrimenti provveduto colla presente
Legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza  e
di religione nella citta' di Roma; il qual fondo sara' regolato dalla
Legge sulla proprieta' ecclesiastica di  cui  all'articolo  18  della
Legge 13 maggio 1871. 
 
  Con questo stesso fondo si provvedera' al pagamento delle spese che
ora gravano il Bilancio dello Stato per ragion di culto e per edifizi
sacri ed ecclesiastici nella citta' di Roma. 
 
  La somma da ripartirsi fra le singole parrocchie, ai sensi del n. 3
dell'art. 2, non  potra'  eccedere  le  lire  tre  mila  di  rendita,
computata la rendita propria che gia' possedessero.