Art. 9. 
 
  Una Giunta composta di tre membri, nominati per Decreto Reale sulla
proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,  sentito  il
Consiglio  dei  Ministri,  attendera'  alla  liquidazione   ed   alla
conversione dei beni, invigilera' all'amministrazione temporanea  dei
medesimi, provvedera' all'assegnazione delle rendite e  fara'  quanto
altro e' prescritto dalla presente Legge o potra' occorrere alla  sua
esecuzione. 
 
  Essa  prendera'  il   nome   di   Giunta   liquidatrice   dell'Asse
ecclesiastico di  Roma,  ed  esercitera'  il  suo  ufficio  sotto  la
vigilanza di una Commissione composta nel  modo  e  con  le  facolta'
indicate all'articolo 26 della Legge del 7  luglio  1866.  Di  questa
Commissione faranno parte anche due membri del Consiglio  provinciale
di Roma nominati dal Consiglio stesso. 
 
  La Giunta per l'esecuzione della presente Legge potra' valersi  dei
Contabili demaniali, e, per le riscossioni e pagamenti, dei Tesorieri
dello Stato.