Art. 11.
                     (Verifica delle fondazioni)

  I  calcoli  di stabilita' del complesso terreno-opera di fondazione
si  eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo
conto,  tra  le  forze  agenti,  delle  azioni  sismiche  orizzontali
applicate  alla  costruzione  e valutate come specificato dalle norme
tecniche di cui al precedente articolo 3.