Art. 14.
                          (Sopraelevazioni)

  E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
    a)  la  sopraelevazione  di  un  piano negli edifici in muratura,
purche'  nel  complesso  la costruzione risponda alle prescrizioni di
cui alla presente legge;
    b)  la  sopraelevazione  di  edifici  in cemento armato normale e
precompresso,  in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso
della struttura sia conforme alle norme della presente legge.