Art. 16.
             (Edifici di speciale importanza artistica)

  Per  l'esecuzione  di  qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o
manufatti  di  carattere  monumentale  o  aventi, comunque, interesse
archeologico,  storico  o artistico, siano essi pubblici o di privata
proprieta', restano ferme le disposizioni vigenti in materia.