Art. 21.
                   (Accertamento delle violazioni)

  I  funzionari,  gli  ufficiali  ed  agenti  indicati nel successivo
articolo  29,  appena accertato un fatto costituente violazione delle
presenti    norme,    compilano   processo   verbale   trasmettendolo
immediatamente  all'ufficio  tecnico  della regione o all'ufficio del
genio civile secondo le competenze vigenti.
  L'ingegnere  capo  di  detto  ufficio, previ, occorrendo, ulteriori
accertamenti  di  carattere tecnico, trasmette il processo verbale al
pretore con le sue deduzioni.