Art. 22.
                      (Sospensione dei lavori)

  L'ingegnere  capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio
del  genio  civile  secondo le competenze vigenti, contemporaneamente
agli  adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto
motivato,  notificato  a  mezzo  di  messo comunale, al proprietario,
nonche'  al  direttore  o  appaltatore  od  esecutore delle opere, la
sospensione dei lavori.
  Copia  del  decreto  e' comunicata al sindaco o al prefetto ai fini
dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
  Il  prefetto,  su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio di cui
al  primo comma, assicura l'intervento della forza pubblica, ove cio'
sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione.
  L'ordine  di  sospensione  produce i suoi effetti sino alla data in
cui la pronuncia dell'autorita' giudiziaria diviene irrevocabile.