Art. 23. (Procedimento) Se nel corso del procedimento penale il pretore ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o piu' periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato. Deve esser in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, il quale puo' delegare un funzionario dipendente. Con il decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformita' alle norme della presente legge o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 1 e 3, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.