Art. 23.
                           (Procedimento)

  Se  nel  corso  del  procedimento  penale  il  pretore  ravvisa  la
necessita'  di  ulteriori  accertamenti  tecnici,  nomina  uno o piu'
periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello Stato.
  Deve esser in ogni caso citato per il dibattimento l'ingegnere capo
dell'ufficio  tecnico  della  regione o dell'ufficio del genio civile
secondo  le competenze vigenti, il quale puo' delegare un funzionario
dipendente.
  Con  il  decreto o con la sentenza di condanna il pretore ordina la
demolizione   delle   opere  o  delle  parti  di  esse  costruite  in
difformita'   alle   norme   della   presente  legge  o  dei  decreti
interministeriali  di  cui  agli articoli 1 e 3, ovvero impartisce le
prescrizioni  necessarie  per  rendere  le  opere conformi alle norme
stesse, fissando il relativo termine.