Art. 25.
         (Competenza del presidente della giunta regionale)

  Qualora  il  reato  sia  estinto per qualsiasi causa, il presidente
della  giunta regionale ordina, con provvedimento definitivo, sentito
l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere
o  delle  parti  di  esse  eseguite  in  violazione delle norme della
presente  legge  e  delle  norme  tecniche di cui agli articoli 1 e 3
ovvero  l'esecuzione  di  modifiche  idonee  a renderle conformi alle
norme stesse.
  In  caso  di  inadempienza  si  applica  il  disposto dell'articolo
precedente.