Art. 26.
        (Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecnico
                  della regione o al genio civile)

  Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in
base  alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del
cancelliere,  all'ufficio  tecnico  della  regione  o all'ufficio del
genio  civile  secondo le competenze vigenti entro quindici giorni da
quello  in  cui  la sentenza e' divenuta irrevocabile o il decreto e'
diventato esecutivo.