Art. 29.
          (Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche)

  Nelle  localita'  di  cui  all'articolo 2 della presente legge e in
quelle  sismiche  di  cui  all'articolo  3  gli  ufficiali di polizia
giudiziaria,  gli ingegneri e geometri degli uffici del Ministero dei
lavori  pubblici  e  degli  uffici  tecnici  regionali, provinciali e
comunali,   le   guardie   doganali  e  forestali,  gli  ufficiali  e
sottufficiali  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale
tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei
comuni  sono  tenuti  ad  accertare  che  chiunque inizi costruzioni,
riparazioni  e  sopraelevazioni  sia  in possesso dell'autorizzazione
rilasciata  dall'ufficio  tecnico  della  regione  o dall'ufficio del
genio civile a norma degli articoli 2 e 18.
  I  funzionari  di  detto  ufficio  debbono altresi' accertare se le
costruzioni,  le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformita'
delle presenti norme.
  Eguale  obbligo  spetta  agli  ingegneri  e  geometri  degli uffici
tecnici  succitati  quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei
comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.