Art. 3.
              (Opere disciplinate e gradi di sismicita)

  Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica  incolumita',  da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai
sensi  del  secondo  comma  lettera  a)  del  presente articolo, sono
disciplinate,  oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1,
da  specifiche  norme  tecniche  che  verranno emanate con successivi
decreti  dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro
per  l'interno,  sentito  il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
che  si  avvarra'  anche della collaborazione del Consiglio nazionale
delle ricerche, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente
legge  ed aggiornate con la medesima procedura ogni qualvolta occorra
in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici.
  Con  decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di concerto
con  il  Ministro  per  l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori  pubblici  e  le regioni interessate, sulla base di comprovate
motivazioni tecniche, si provvede:
    a) all'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche
agli    effetti   della   presente   legge   e   delle   disposizioni
precedentemente emanate;
    b)  ad  attribuire  alle  zone  sismiche valori differenziati del
grado  di  sismicita'  da prendere a base per la determinazione delle
azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche;
    c)   all'eventuale   necessario  aggiornamento  successivo  degli
elenchi  delle  zone  sismiche  e  dei  valori attribuiti ai gradi di
sismicita'.
  I  decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma saranno
emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.