Art. 31.
              (Provvedimenti sostitutivi del prefetto)

  Quando  concorrano  ragioni  di particolare gravita' ed urgenza, il
prefetto  puo',  per le modificazioni richieste dall'osservanza delle
presenti  norme, valersi del procedimento stabilito dall'articolo 378
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici.
  In tal caso, il prefetto fa rapporto al pretore per il procedimento
penale in ordine alle violazioni accertate.