Art. 32.
          (Costruzioni in corso e progetti gia' approvati)

  Le  norme  tecniche  di  cui  agli articoli 1 e 3 entrano in vigore
trenta  giorni  dopo  la  pubblicazione  dei rispettivi decreti nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Fino  all'entrata  in  vigore  delle norme tecniche di cui al comma
precedente  continuano ad applicarsi le norme della legge 25 novembre
1962,  n.  1684,  che,  successivamente,  si  applicheranno solo alle
costruzioni  in  corso  e  ai  progetti  gia'  approvati alla data di
entrata  in  vigore  delle  norme  tecniche,  salvo  il  disposto del
precedente articolo 30.