Art. 33.
           (Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato)

  L'inosservanza  delle  norme  della  presente  legge,  nel  caso di
edifici  per i quali sia stato gia' concesso il sussidio dello Stato,
importa,  oltre  le sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio
del  sussidio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto alle
prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 23.