Art. 34.

  Le disposizioni contenute nel capo terzo del titolo II e nel titolo
III non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si
eseguono a cura del genio militare.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 febbraio 1974

                                LEONE

                                                 RUMOR - LAURICELLA -
                                                   ZAGARI - TAVIANI -
                                                   LA MALFA - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI