Art. 34. Le disposizioni contenute nel capo terzo del titolo II e nel titolo III non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del genio militare. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 febbraio 1974 LEONE RUMOR - LAURICELLA - ZAGARI - TAVIANI - LA MALFA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI