Art. 7.
             (Edifici con struttura a pannelli portanti)

  S'intendono  per  strutture  a pannelli portanti quelle formate con
l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza
pari  ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali
a  strutture  orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera.
Le   strutture  a  pannelli  portanti  devono  essere  realizzate  in
calcestruzzo   pieno  od  alleggerito,  semplice,  armato  normale  o
precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo
o   malta   cementizia,  ed  essere  irrigidite  da  controventamenti
opportuni,  costituiti  dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o
da  lastre  in  calcestruzzo  realizzate in opera; i controventamenti
devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
  Il  complesso  scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un
organismo  statico  capace  di  assorbire  le  azioni sismiche di cui
all'articolo 9.
  La  trasmissione  delle  azioni  mutue  tra i diversi elementi deve
essere assicurata da armature metalliche.
  L'idoneita'  di  tali  sistemi  costruttivi,  anche in funzione del
grado  di  sismicita',  deve  essere  comprovata da una dichiarazione
rilasciata   dal   presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.