Art. 8.
                 (Edifici con strutture intelaiate)

  S'intendono  per  strutture  intelaiate  quelle  costituite da aste
rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.
In esse potranno essere compresi elementi irrigidenti costituiti da:
    a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso;
    b)  elementi-parete  in  acciaio,  calcestruzzo  armato normale o
precompresso.
  Gli  elementi  irrigidenti  devono  essere opportunamente collegati
alle  intelaiature  della  costruzione  in modo che sia assicurata la
trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
  Il  complesso  resistente  deve  essere  proporzionato  in  modo da
assorbire  le  azioni  sismiche  definite dalle norme tecniche di cui
all'articolo 3.
  Le  murature  di  tamponamento  delle  strutture  intelaiate devono
essere  efficacemente  collegate  alle  aste  della  struttura stessa
secondo  le  modalita'  specificate  dalle  norme  tecniche di cui al
precedente articolo 3.