Articolo 42. Validita' e mantenimento in vigore dei trattati 1. La validita' di un trattato o del consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato non puo' essere contestata che in applicazione della presente convenzione. 2. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il ritiro di una parte non possono aver luogo che in applicazione delle disposizioni del trattato o della presente convenzione. La stessa regola vale per la sospensione dell'applicazione di un trattato.