Art. 11. La sede ferroviaria deve essere tenuta sgombra da ogni oggetto rimovibile lino alla distanza di metri 1,50 dalle rotaie. Fanno eccezione gli attrezzi e materiali per i lavori sulla sede stessa, purche' non impediscano il libero e sicuro transito dei rotabili. Oltre il limite suddetto, gli oggetti devono essere sistemati in modo da non costituire pregiudizio alla regolarita' dell'esercizio e alla sicurezza delle persone.