Art. 25. Le operazioni di pulizia e di riparazione dei rotabili devono di regola essere eseguite sui binari specificatamente designati, non interessanti la circolazione dei veicoli e dotati di appositi dispositivi atti a garantire l'indipendenza da quelli di circolazione. Quando cio' non fosse possibile, le suddette operazioni potranno svolgersi anche sui binari di circolazione con l'adozione di adeguate cautele stabilite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Durante le operazioni di visita o riparazione, devono essere osservate le norme ed usate le attrezzature specifiche previste dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, al fine di impedire infortuni al personale.