Art. 40. Per la realizzazione delle opere e delle forniture di cui alla presente legge, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad assumere impegni sino a concorrenza della somma complessiva di lire 4.000 milioni ed a finanziare le relative spese - previste in ragione di lire 2.600 milioni per l'anno 1974 e di lire 1.400 milioni per l'anno 1975 - rispettivamente con le disponibilita' del capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1974 e con i normali stanziamenti del corrispondente capitolo dell'anno 1975.