Art. 42. Entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge dovra' essere emanato un regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge sentite le organizzazioni sindacali unitarie. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 aprile 1974 LEONE RUMOR - PRETI - COLOMBO - GIOLITTI - BERTOLDI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI