Art. 3.

  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
nella  complessiva somma di L. 14.050.000.000 per gli anni finanziari
1972, 1973 e 1974, si provvede:
    1)  quanto  alla  somma  di  2.550.000.000  di  lire,  per l'anno
finanziario  1972,  a  carico dello stanziamento iscritto al capitolo
5381  dello  stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per  lo  stesso  anno finanziario, intendendosi con cio' prorogate le
disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64;
    2)  quanto  alla  somma  di  3.500.000.000  di  lire,  per l'anno
finanziario  1973,  a  carico dello stanziamento iscritto al capitolo
5381  dello  stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per lo stesso anno finanziario;
    3)  quanto  alla  somma  di  8.000.000.000  di  lire,  per l'anno
finanziario   1974,   mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo
iscritto  al  capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Con  apposita  disposizione  da  inserire  nella  legge  annuale di
approvazione  del  bilancio  dello Stato sara' stabilita, per ciascun
anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei
programmi,  la  somma  occorrente  per  fronteggiare  le spese di cui
all'articolo 1.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 agosto 1974

                                LEONE

                                           RUMOR - GIOLITTI - COLOMBO
                                                  - TOGNI - DE MITA -
                                                             GULLOTTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI