Art. 2. 
 
  Nell'istituto di cui al precedente art. 1 vengono svolti  corsi  di
durata quinquennale. 
  Il funzionamento di detti corsi e' limitato al primo biennio. Sulla
base dei risultati della  sperimentazione  e  delle  indicazioni  del
comitato scientifico-didattico di cui al  successivo  art.  7,  sara'
autorizzato il  funzionamento  degli  anni  di  corso  successivi  al
secondo, con decreto presidenziale mediante il quale  dovranno  anche
essere stabiliti le materie di insegnamento, i posti di organico e il
contributo statale. Con lo stesso decreto  saranno  previsti  sbocchi
laterali, a partire dal secondo, terzo e quarto anno, per coloro  che
aspirano a titoli di specifico carattere professionale, da acquisirsi
mediante la frequenza di appositi corsi, che avranno durata varia  in
funzione della natura delle professioni  e  che  saranno  organizzati
d'intesa con l'ente regione e con  altri  enti  di  diritto  pubblico
idonei allo scopo. 
  Per l'ammissione all'istituto tecnico sopra indicato  e'  richiesto
il possesso del titolo di licenza di scuola media.