Art. 2. Nell'istituto di cui al precedente art. 1 vengono svolti corsi di durata quinquennale. Il funzionamento di detti corsi e' limitato al primo biennio. Sulla base dei risultati della sperimentazione e delle indicazioni del comitato scientifico-didattico di cui al successivo art. 7, sara' autorizzato il funzionamento degli anni di corso successivi al secondo, con decreto presidenziale mediante il quale dovranno anche essere stabiliti le materie di insegnamento, i posti di organico e il contributo statale. Con lo stesso decreto saranno previsti sbocchi laterali, a partire dal secondo, terzo e quarto anno, per coloro che aspirano a titoli di specifico carattere professionale, da acquisirsi mediante la frequenza di appositi corsi, che avranno durata varia in funzione della natura delle professioni e che saranno organizzati d'intesa con l'ente regione e con altri enti di diritto pubblico idonei allo scopo. Per l'ammissione all'istituto tecnico sopra indicato e' richiesto il possesso del titolo di licenza di scuola media.