Art. 3. 
 
  L'istituto tecnico di cui all'art. 1 comprende insegnamenti  comuni
obbligatori, insegnamenti opzionali e insegnamenti facoltativi; vi si
svolge  inoltre  ogni  altra   attivita'   utile   ai   fini   propri
dell'istituto medesimo; potranno essere altresi'  istituiti  appositi
servizi di orientamento scolastico e professionale. 
  Gli insegnamenti opzionali e facoltativi sono intesi  a  realizzare
itinerari formativi che si incentrano principalmente  sullo  sviluppo
delle attitudini, degli interessi e delle conoscenze di base relativi
alla comunicazione linguistica e a quella visiva, alle arti grafiche,
all'informatica, all'elettronica ed all'elettromeccanica. 
  Nelle  classi  prima  e  seconda  dell'istituto  gli   insegnamenti
obbligatori sono i seguenti: religione, espressione  e  comunicazione
linguistica e letteraria;  discipline  storico-economiche  e  scienze
sociali:  scienze  della  terra;   matematica   e   logica;   scienze
sperimentali e tecnologie  fisico-chimiche;  espressioni  grafiche  e
visive; lingua inglese; educazione fisica. Nelle classi medesime sono
insegnamenti opzionali: ecologia sperimentale e  attivita'  agricole;
elementi di informatica; laboratorio di scienze;  tipo  composizione;
laboratorio di meccanica ed elettrotecnica; dattilografia e  tecniche
di duplicazione grafica. 
  Gli orari e i programmi sono stabiliti, a norma delle  disposizioni
vigenti, su proposta del comitato di cui al successivo art. 7.