Art. 3. L'istituto tecnico di cui all'art. 1 comprende insegnamenti comuni obbligatori, insegnamenti opzionali e insegnamenti facoltativi; vi si svolge inoltre ogni altra attivita' utile ai fini propri dell'istituto medesimo; potranno essere altresi' istituiti appositi servizi di orientamento scolastico e professionale. Gli insegnamenti opzionali e facoltativi sono intesi a realizzare itinerari formativi che si incentrano principalmente sullo sviluppo delle attitudini, degli interessi e delle conoscenze di base relativi alla comunicazione linguistica e a quella visiva, alle arti grafiche, all'informatica, all'elettronica ed all'elettromeccanica. Nelle classi prima e seconda dell'istituto gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti: religione, espressione e comunicazione linguistica e letteraria; discipline storico-economiche e scienze sociali: scienze della terra; matematica e logica; scienze sperimentali e tecnologie fisico-chimiche; espressioni grafiche e visive; lingua inglese; educazione fisica. Nelle classi medesime sono insegnamenti opzionali: ecologia sperimentale e attivita' agricole; elementi di informatica; laboratorio di scienze; tipo composizione; laboratorio di meccanica ed elettrotecnica; dattilografia e tecniche di duplicazione grafica. Gli orari e i programmi sono stabiliti, a norma delle disposizioni vigenti, su proposta del comitato di cui al successivo art. 7.