Art. 5. 
 
  L'istituto tecnico di cui all'art.  1  e'  dotato  di  personalita'
giuridica e di autonomia  di  funzionamento  ed  e'  sottoposto  alla
vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. 
  All'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 144, lettera  e),
n.  3,  del  regio  decreto  3  marzo  1934,  n.  383,  provvede,  in
sostituzione dell'amministrazione provinciale, la Societa' umanitaria
di Milano, la quale mette, altresi', a disposizione  dell'istituto  i
laboratori e le attrezzature didattiche di cui e'  provvista.  Quanto
agli altri oneri, saranno applicate le disposizioni vigenti  per  gli
istituti tecnici industriali. 
  Il  governo  amministrativo  e'  affidato  ad   un   consiglio   di
amministrazione cosi' costituito: 
    tre rappresentanti della Societa'  umanitaria,  fra  i  quali  il
Ministro per la pubblica istruzione nomina il presidente; 
    il direttore generale dell'istruzione tecnica o un suo delegato; 
    il direttore generale  dell'istruzione  professionale  o  un  suo
delegato; 
    il presidente del comitato di cui al successivo art. 7 o  un  suo
delegato; 
    il provveditore agli studi di Milano o un suo delegato; 
    il preside dell'istituto; 
    un rappresentante dell'amministrazione regionale; 
    un rappresentante dell'amministrazione provinciale; 
    un rappresentante dell'amministrazione comunale. 
  Possono essere inoltre  chiamati  a  far  parte  del  consiglio  di
amministrazione persone od enti  che  diano  un  notevole  contributo
tecnico o economico al funzionamento dell'istituto. 
  Le funzioni di segretario del  consiglio  di  amministrazione  sono
esercitate dal segretario economo. 
  Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.