Art. 5. L'istituto tecnico di cui all'art. 1 e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia di funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. All'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 144, lettera e), n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, provvede, in sostituzione dell'amministrazione provinciale, la Societa' umanitaria di Milano, la quale mette, altresi', a disposizione dell'istituto i laboratori e le attrezzature didattiche di cui e' provvista. Quanto agli altri oneri, saranno applicate le disposizioni vigenti per gli istituti tecnici industriali. Il governo amministrativo e' affidato ad un consiglio di amministrazione cosi' costituito: tre rappresentanti della Societa' umanitaria, fra i quali il Ministro per la pubblica istruzione nomina il presidente; il direttore generale dell'istruzione tecnica o un suo delegato; il direttore generale dell'istruzione professionale o un suo delegato; il presidente del comitato di cui al successivo art. 7 o un suo delegato; il provveditore agli studi di Milano o un suo delegato; il preside dell'istituto; un rappresentante dell'amministrazione regionale; un rappresentante dell'amministrazione provinciale; un rappresentante dell'amministrazione comunale. Possono essere inoltre chiamati a far parte del consiglio di amministrazione persone od enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal segretario economo. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.