Art. 7. 
 
  E' costituito presso  l'istituto  tecnico  di  cui  all'art.  1  un
comitato scientifico-didattico del quale fanno parte: 
    un professore universitario ordinario, designato  dalla  Societa'
umanitaria, con funzioni di presidente; 
    un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione; 
    due esperti designati dal Ministero della pubblica istruzione fra
il  personale  direttivo  e  docente  di  ruolo  degli  istituti   di
istruzione secondaria; 
    due esperti designati dalla Societa' umanitaria; 
    un esperto designato dalla regione; 
    il preside; 
    un rappresentante del  corpo  docente  eletto  dal  collegio  dei
professori; 
    un rappresentante delle famiglie; 
    un rappresentante degli alunni avente eta'  non  inferiore  a  16
anni. 
  I membri del comitato scientifico-didattico durano  in  carica  tre
anni, ad eccezione dei rappresentanti dei docenti, delle  famiglie  e
degli alunni che verranno eletti annualmente. 
  L'elezione dei rappresentanti delle  famiglie  e  degli  alunni  e'
valida solo se abbia partecipato ad essa almeno la meta' degli aventi
titolo; nel caso che non sia raggiunto tale quorum  i  rappresentanti
stessi sono cooptati dagli altri componenti il comitato. 
  Tutti i componenti il comitato sono nominati dal  Ministro  per  la
pubblica istruzione. 
  Il comitato scientifico-didattico ha compiti di studio dei problemi
pedagogico-didattici   inerenti   all'istituto,    di    orientamento
dell'azione didattica  e  di  verifica  della  stessa;  il  comitato,
avvalendosi della collaborazione degli altri organi  dell'istituto  e
di  gruppi  di  lavoro,   propone   annualmente   al   consiglio   di
amministrazione  il  programma  di   attivita'   della   scuola,   le
particolari modalita' di attuazione di esso anche in  relazione  alle
esigenze  di  reclutamento   e   dell'aggiornamento   del   personale
insegnante. 
  Il presidente del comitato riferisce  semestralmente  al  Ministero
sulla attivita' svolta e su quella prevista.