Art. 7. E' costituito presso l'istituto tecnico di cui all'art. 1 un comitato scientifico-didattico del quale fanno parte: un professore universitario ordinario, designato dalla Societa' umanitaria, con funzioni di presidente; un ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione; due esperti designati dal Ministero della pubblica istruzione fra il personale direttivo e docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria; due esperti designati dalla Societa' umanitaria; un esperto designato dalla regione; il preside; un rappresentante del corpo docente eletto dal collegio dei professori; un rappresentante delle famiglie; un rappresentante degli alunni avente eta' non inferiore a 16 anni. I membri del comitato scientifico-didattico durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti dei docenti, delle famiglie e degli alunni che verranno eletti annualmente. L'elezione dei rappresentanti delle famiglie e degli alunni e' valida solo se abbia partecipato ad essa almeno la meta' degli aventi titolo; nel caso che non sia raggiunto tale quorum i rappresentanti stessi sono cooptati dagli altri componenti il comitato. Tutti i componenti il comitato sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione. Il comitato scientifico-didattico ha compiti di studio dei problemi pedagogico-didattici inerenti all'istituto, di orientamento dell'azione didattica e di verifica della stessa; il comitato, avvalendosi della collaborazione degli altri organi dell'istituto e di gruppi di lavoro, propone annualmente al consiglio di amministrazione il programma di attivita' della scuola, le particolari modalita' di attuazione di esso anche in relazione alle esigenze di reclutamento e dell'aggiornamento del personale insegnante. Il presidente del comitato riferisce semestralmente al Ministero sulla attivita' svolta e su quella prevista.