Art. 8. 
 
  Al  reclutamento  del  personale  direttivo,   insegnante   e   non
insegnante di ruolo dell'istituto si provvede a norma  delle  vigenti
disposizioni. 
  All'assunzione del personale insegnante non di  ruolo  provvede  il
consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  1  della  legge  15
febbraio    1963,    n.    354,    su    proposta    del     comitato
scientifico-didattico.