Art. 8. Al reclutamento del personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo dell'istituto si provvede a norma delle vigenti disposizioni. All'assunzione del personale insegnante non di ruolo provvede il consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, su proposta del comitato scientifico-didattico.