Art. 18.

  La   societa'  concessionaria  deve  adottare  adeguate  iniziative
dirette  allo  sviluppo del servizio ed e' autorizzata, attraverso il
censimento  dell'utenza,  a  verificare  i risultati raggiunti. A tal
fine   la   societa'   stessa   puo'  richiedere  all'amministrazione
finanziaria  i necessari dati. L'Automobile club d'Italia e' tenuto a
dare  comunicazione alla societa' concessionaria dei dati riguardanti
gli  utenti  e delle riscossioni relative alle utenze per autoradio e
per autotelevisori.