Art. 24.

  L'installazione  e  l'esercizio  delle  reti  e  degli  impianti di
diffusione   sonora   e/o   televisiva   monocanali  via  cavo  e  la
distribuzione,   attraverso   di  essi,  di  programmi  sono  ammessi
relativamente  al  territorio di un singolo comune o relativamente ad
aree    geografiche,    definite   preventivamente   dalla   regione,
comprendenti   piu'   comuni  contigui  aventi  complessivamente  una
popolazione non superiore a 150.000 abitanti.
  Per ogni singola rete di diffusione e' stabilita, in base a criteri
preventivamente  determinati con legge regionale, un'area nella quale
sussiste  l'obbligo  di  allacciamento  degli  utenti che ne facciano
richiesta  sino  al raggiungimento del 30 per cento del massimo delle
utenze consentite.
  Ciascuna rete puo' servire non piu' di 40 mila utenze e puo' essere
utilizzata  per  diffondere programmi solo di un unico titolare delle
autorizzazioni di cui ai successivi articoli 26 e 30.