Art. 27. L'amministrazione puo' procedere alla verifica tecnica della rete e puo' effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche. L'amministrazione puo' imporre, con congruo preavviso, al titolare dell'autorizzazione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformita' a parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.