Art. 35.

  I  titolari  degli impianti di cui all'articolo 24, gia' installati
sul  territorio  nazionale,  devono presentare, entro sessanta giorni
dalla  data  di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 26,
domanda  di  autorizzazione  corredata dalle caratteristiche tecniche
degli impianti.
  Il  funzionamento  in  via  provvisoria  degli impianti suddetti e'
consentito sino al rilascio dell'autorizzazione, sempreche' sia stata
presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma.
  Ove   sia  accertato  che  l'impianto  non  risponde  ai  requisiti
stabiliti  dalla  legge  e dal regolamento, l'autorizzazione non puo'
essere   rilasciata   ed   il   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni  assegna  un  termine  di  sei  mesi entro il quale
l'impianto  deve  essere  adeguato  ai  requisiti di legge. Trascorso
inutilmente   tale   termine,   il  Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni   dispone   la   disattivazione   dell'impianto  da
eseguirsi d'ufficio.
  Vengono  pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata
presentata domanda entro i termini di cui al primo comma.