Art. 39.

  L'autorizzazione  di  cui  al  precedente  articolo  e'  rilasciata
subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:
    cittadinanza  italiana  del  richiedente, se si tratta di persone
fisiche;
    godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente;
    sede principale dell'attivita' situata nel territorio nazionale
se si tratta di societa' o persone giuridiche;
    appartenenza a Stati membri della Comunita' economica europea che
pratichino  il  trattamento di reciprocita', se si tratta di soggetti
stranieri;
    rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta e' avanzata,
alle  norme  del  comitato  elettrotecnico  italiano,  a quelle sulla
prevenzione  degli infortuni, nonche' a tutte le altre norme di legge
vigenti.
  Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:
    venga   meno   uno   dei  requisiti  richiesti  per  il  rilascio
dell'autorizzazione;
    si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita';
    non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorita'
governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;
    non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.
  Le  modalita'  tecniche  per  il  rilascio dell'autorizzazione sono
determinate nel regolamento di cui all'articolo 26.