Art. 48. Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle della presente legge, nonche' quelle attributive di competenze, nella stessa materia, alla regione Trentino-Alto Adige, alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano, contenute nel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nelle relative norme di attuazione.