Art. 10.

  L'ufficio  della  sezione  della  circoscrizione contrassegnata col
numero  piu'  basso  si  costituisce  in  ufficio  centrale, sotto la
presidenza di un magistrato designato dal presidente del tribunale.
  L'ufficio  cosi' costituito provvede alle operazioni per il riparto
dei seggi e la proclamazione degli eletti.
  Ai  fini  del riparto dei seggi l'ufficio divide il totale dei voti
validi  riportati  da tutte le liste per il numero dei consiglieri da
eleggere,  ottenendo  cosi'  il  quoziente elettorale. Attribuisce ad
ogni  lista  tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta
contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.
  I  seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti
alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e,
in  caso  di  parita' di resti, alla lista che abbia ottenuto la piu'
alta cifra elettorale.
  Sono  considerati  resti  anche  i voti delle liste che non abbiano
ottenuto alcun quoziente.
  Se  ad  un  lista  spettano  piu'  seggi  di  quanti  sono  i  suoi
componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede
ad  un  nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste,
sulla  base di un secondo quoziente, ottenuto dividendo il totale dei
voti  validi  attribuiti  alle liste medesime per il numero dei seggi
che sono rimasti da assegnare.
  Si  effettua  poi  la  attribuzione  dei  seggi tra le varie liste,
seguendo le norme dei commi precedenti.