Art. 13. Nei comuni e nelle frazioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3, oltre a quanto stabilito nel precedente articolo il regolamento puo' delegare funzioni deliberative ai consigli circoscrizionali, nelle materie attinenti i lavori pubblici e servizi comunali che si svolgono nelle rispettive circoscrizioni, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di istituto e alla gestione dei beni e dei servizi destinati ad attivita' sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine. La gestione dei beni relativi a detti servizi puo' essere affidata direttamente al consiglio della circoscrizione, che vi provvede mediante gli uffici di cui al successivo articolo 16. La delega nelle materie di cui al primo comma e' conferita in base a programmi di massima nei quali siano fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati nel bilancio.