Art. 13.

  Nei  comuni  e  nelle  frazioni  di  cui  al  primo e secondo comma
dell'articolo  3, oltre a quanto stabilito nel precedente articolo il
regolamento   puo'   delegare   funzioni   deliberative  ai  consigli
circoscrizionali, nelle materie attinenti i lavori pubblici e servizi
comunali   che  si  svolgono  nelle  rispettive  circoscrizioni,  con
particolare   riguardo   alle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria,  all'uso  di  istituto  e  alla  gestione  dei beni e dei
servizi destinati ad attivita' sanitarie, assistenziali, scolastiche,
culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine.
  La  gestione dei beni relativi a detti servizi puo' essere affidata
direttamente  al  consiglio  della  circoscrizione,  che  vi provvede
mediante gli uffici di cui al successivo articolo 16.
  La  delega nelle materie di cui al primo comma e' conferita in base
a  programmi di massima nei quali siano fissati i criteri direttivi e
previsti i fondi disponibili stanziati nel bilancio.