Art. 14.

  Le  deliberazioni  dei  consigli circoscrizionali sono rimesse agli
organi  comunali,  secondo  le modalita' stabilite dal regolamento, e
divengono,  a  tutti  gli  effetti, atti del comune se, entro termini
fissati dal regolamento stesso, non sono rinviate con osservazioni al
consiglio di circoscrizione.
  Sulle   deduzioni  del  consiglio  circoscrizionale,  il  consiglio
comunale   adotta   definitiva  deliberazione,  soggetta  ai  normali
controlli.