Art. 16.

  In  ogni circoscrizione, in rapporto alle funzioni attribuite, puo'
essere  costituito  un  ufficio  per l'espletamento delle funzioni di
istituto.
  Il  personale  addetto  agli uffici di cui al precedente comma deve
essere tratto da quello gia' in servizio presso il comune.
  Le  spese  relative  al  personale,  alla  sede  ed ai mezzi per lo
svolgimento  delle  funzioni  degli  organi  circoscrizionali, sono a
carico del bilancio comunale.