Art. 19. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico dei rispettivi comuni. Nel caso di contemporaneita' della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato, sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune meta' della spesa totale. Nel caso di contemporaneita' della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, e' reso esecutivo dal prefetto, o, quando vi sia interessata la regione, dal commissario del Governo, sulla base della documentazione che i comuni stessi devono rendere entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della consultazione.