Art. 19. 
 
  Le  spese  inerenti  all'attuazione  delle  elezioni  dei  consigli
circoscrizionali, ivi comprese  le  competenze  spettanti  ai  membri
degli uffici elettorali, sono a carico dei rispettivi comuni. 
  Nel caso di contemporaneita' della elezione dei consigli comunali e
dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli  regionali
e provinciali tutte le spese derivanti  da  adempimenti  comuni  alle
elezioni che non fanno carico allo Stato, sono ripartite tra gli enti
interessati alla consultazione ponendo  a  carico  del  comune  meta'
della spesa totale. 
  Nel caso di contemporaneita' della elezione dei consigli comunali e
dei consigli circoscrizionali con  la  elezione  del  solo  consiglio
regionale o del solo  consiglio  provinciale,  le  spese  di  cui  al
precedente comma sono poste a carico del comune in  ragione  dei  due
terzi del totale. 
  Il riparto, predisposto dai comuni interessati, e'  reso  esecutivo
dal  prefetto,  o,  quando  vi  sia  interessata  la   regione,   dal
commissario del Governo, sulla base della documentazione che i comuni
stessi devono rendere entro il termine perentorio di tre  mesi  dalla
data della consultazione.