Art. 2. Sono organi della circoscrizione: a) il consiglio circoscrizionale; b) il presidente del consiglio circoscrizionale. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito della unita' del comune. Le sedute dei consigli circoscrizionali sono pubbliche. Il presidente del consiglio circoscrizionale rappresenta il consiglio e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco, anche nella sua qualita' di ufficiale di Governo.