Art. 2.

  Sono organi della circoscrizione:
    a) il consiglio circoscrizionale;
    b) il presidente del consiglio circoscrizionale.
  Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della
  popolazione  della  circoscrizione  nell'ambito  della  unita'  del
  comune. Le sedute dei consigli circoscrizionali sono pubbliche.
  Il   presidente   del  consiglio  circoscrizionale  rappresenta  il
consiglio  e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco,
anche nella sua qualita' di ufficiale di Governo.