Art. 20.

  Nei  comuni  in  cui sono istituiti i consigli circoscrizionali non
sono  applicabili  gli  articoli  154,  155 e 156 del regio decreto 4
febbraio  1915,  n.  148,  e  l'articolo 57 del regio decreto 3 marzo
1934,  n.  383,  nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la
presente legge.