Art. 20. Nei comuni in cui sono istituiti i consigli circoscrizionali non sono applicabili gli articoli 154, 155 e 156 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e l'articolo 57 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.