Art. 21.

  In  sede  di prima applicazione della presente legge, nei comuni in
cui  l'elezione  dei  consigli  circoscrizionali  avviene a suffragio
diretto,  le elezioni hanno luogo entro un anno dall'approvazione del
regolamento  di  cui  all'articolo 4 della presente legge, sempre che
manchi  piu'  di  un  anno  alla  scadenza  ordinaria  del  consiglio
comunale.
  Alla successiva rinnovazione dei consigli circoscrizionali eletti a
norma   del   comma   precedente,   si   procede   contemporaneamente
all'elezione  per la rinnovazione del consiglio comunale in carica al
momento dell'elezione dei consigli medesimi.
  Nei  comuni  in  cui  non  si  fa  ricorso al suffragio diretto, il
consiglio   comunale   provvede   alla   elezione   dei  consigli  di
circoscrizione  entro  novanta  giorni dall'approvazione del relativo
regolamento, secondo le modalita' previste dal regolamento stesso.