Art. 4. Le attribuzioni e il funzionamento dei consigli di circoscrizione sono regolati per quanto non disposto nella presente legge da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale. Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti: 1) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione; 2) le modalita' per la elezione del presidente del consiglio circoscrizionale; 3) il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali, che non puo' essere superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al comune; 4) le modalita' per la elezione dei consigli circoscrizionali di cui al terzo comma del precedente articolo 3. Al riguardo il regolamento deve stabilire che i consigli di circoscrizione sono eletti dal consiglio comunale in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali e puo' prevedere forme per la designazione di candidati a consigliere circoscrizionale da parte degli elettori della circoscrizione; 5) le modalita' attraverso le quali i consigli di circoscrizione possono ottenere dalla amministrazione comunale e dagli enti e aziende del comune le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.