Art. 4.

  Le  attribuzioni  e il funzionamento dei consigli di circoscrizione
sono  regolati  per  quanto  non  disposto  nella  presente  legge da
apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.
  Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:
    1)  le  attribuzioni  ed  il  funzionamento  degli  organi  della
circoscrizione;
    2)  le  modalita'  per  la  elezione del presidente del consiglio
circoscrizionale;
    3)  il  numero  dei componenti dei consigli circoscrizionali, che
non  puo' essere superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al
comune;
    4)  le modalita' per la elezione dei consigli circoscrizionali di
cui  al  terzo  comma  del  precedente  articolo  3.  Al  riguardo il
regolamento  deve  stabilire  che  i  consigli di circoscrizione sono
eletti  dal  consiglio  comunale  in  proporzione ai voti ottenuti in
ciascuna  circoscrizione  dalle  singole  liste nelle ultime elezioni
comunali  e  puo'  prevedere forme per la designazione di candidati a
consigliere   circoscrizionale   da   parte   degli   elettori  della
circoscrizione;
    5)  le modalita' attraverso le quali i consigli di circoscrizione
possono  ottenere  dalla  amministrazione  comunale  e  dagli  enti e
aziende  del comune le informazioni necessarie per lo svolgimento dei
loro compiti.